Gli impianti destinati a svolgere determinate attività necessitano, per il loro funzionamento, di una serie di autorizzazioni alla emissione.
Per Emissione si intende lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo.
La legge fissa soglie di emissione oltre le quali gli impianti sono sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

L’AIA è l’autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) dettati dalla Comunità Europea a partire dalla Direttiva 96/61/CE confluita nella Direttiva Europea 2010/75/UE.
L’Autorizzazione Integrata Ambientale va richiesta per le attività di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 (modificato dal D.lgs 46/2014), tra cui:

  • Attività energetiche
  • Produzione e trasformazione di metalli
  • Industria dei prodotti minerali
  • Industria chimica
  • Gestione dei rifiuti
  • Altre attività (cartiere, tessili, concia, macelli, allevamenti di pollame e suini, fabbricazione di carbonio, …)

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento istituito dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza dei gestori degli impianti.

L’AUA incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore.
Il DPR individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’AUA, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome:

  1. Scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (Autorizzazione in via ordinaria);
  4. Emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Autorizzazioni in Via Generale – AVG);
  5. Impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  6. Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. Attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e/o operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

L’AUA si applica agli stessi impianti non assoggettabili ad AIA e, inoltre, alle Piccole e medie imprese ai sensi del DM 18.04.2005.

Servizi correlati a:

Studi ambientali e permitting

  • Relazione Sostenibilità Ambientale

  • Valutazioni Ambientali Strategiche

  • Progetti Ambientali per la Cantierizzazione (PAC)

  • Studi di prefattibilità

  • Studi di impatto ambientale (SIA)

  • Valutazioni di incidenza

Altre categorie