La Relazione Paesaggistica è il documento redatto ai fini dell’ottenimento della Autorizzazione Paesaggistica regolamentata dall’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs 42/2004). Nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica (beni culturali, paesaggistici ed ambientali) sussiste l’obbligo di sottoporre all’ente competente (delegato dalla Regione, generalmente i Comuni) la Relazione Paesaggistica, unitamente ai progetti delle opere da eseguire, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione.
L’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi ed è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
A fronte di parere favorevole del Soprintendente, l’Amministrazione competente adotta il provvedimento in conformità al parere della Soprintendenza – che può contenere prescrizioni – e rilascia l’autorizzazione paesaggistica che diventa immediatamente efficace.
La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti è individuata dal DPCM 12/12/2005 (autorizzazione ordinaria) e dal DPR 139/2010 (autorizzazione semplificata) che ha individuato una serie di interventi di lieve entità per i quali è prevista una procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, sempre che comportino un’alterazione dei luoghi o dell’aspetto esteriore degli edifici.

Servizi correlati a:

Paesaggio e archeologia

  • Valutazione archeologica preventiva

Altre categorie